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Il sesto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal seguente: "Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35, potranno concedere ad una stessa impresa artigiana e' fissato in lire 10 milioni. Detto fido massimo potra' essere elevato ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio".

Testo in vigore dal 16 novembre 1966 al 22 dicembre 2008

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