Il fondo di dotazione della sezione di cui al precedente articolo 1 potra' essere successivamente aumentato con ulteriori conferimenti da parte degli attuali partecipanti, nonche' di altri enti ed istituti di credito che, a tal fine, vi sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti e alle vigenti disposizioni legislative. Potranno altresi' partecipare agli aumenti del predetto fondo di dotazione anche istituti assicurativi e previdenziali, previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti. Le quote di conferimento non possono essere inferiori a lire 20 milioni e le relative sottoscrizioni devono essere deliberate dal comitato esecutivo della sezione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Testo vigente dal 19 dicembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-11-24;1191~art2 · fonte del testo

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