Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia ed il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi dell'articolo precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi in dotazione secondo quanto sara' disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti. Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

Testo vigente dal 16 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-01-31;50~art2 · fonte del testo

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