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[1]L'art. 9 del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905, cosi' modificato:
[2]«Gli utili netti annuali, determinati ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 8, saranno destinati come appresso:
[3]il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinaria, regolato dalle norme statutarie;
[4]il 15 per cento per la preparazione alle carriere direttive industriali di giovani o tecnici sperimentati, nonche' per le opere di preparazione professionale tecnica e di assistenza sociale che saranno istituite col fondo di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge;
[5]il residuo 65 per cento al Tesoro dello Stato, al quale verra' versato entro un mese dall'approvazione del bilancio».
Testo in vigore dal 6 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
