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E' elevata da lire 0,50 a lire 1,50, per ogni quintale di cereali e di fave conferiti agli ammassi la quota, che, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 agosto 1941-XIX, n. 991, deve essere corrisposta, a carico del bilancio dello Stato, alla Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura per l'organizzazione ed il controllo delle operazioni di denuncia, nonche' per la vigilanza sui conferimenti e trasferimenti dei prodotti cerealicoli soggetti ad ammasso e delle fave.

Testo in vigore dal 20 luglio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-06-08;784~art1 · fonte del testo

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