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Il contributo annuo concesso all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) con la legge 30 luglio 1959, n. 616, gia' elevato a lire 250 milioni per effetto della legge 18 luglio 1964, n. 609, e' ulteriormente elevato a lire 450 milioni per l'anno finanziario 1969. A decorrere dall'anno finanziario 1970, il predetto contributo viene determinato in lire 350 milioni annui ed e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;981~art1 · fonte del testo

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