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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Il contributo annuo dello Stato, a favore del Centro nazionale di studi sul Rinascimento, stabilito in L. 30.000 col R. decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1680, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2270, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40, a L 100.000.

[9]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 30 novembre 1939-XVIII

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL

[14]Visto il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 10 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1967~art1 · fonte del testo

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