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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo dello loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'annuo contributo dello Stato, stanziato nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per il funzionamento del Regio istituto italiano per la storia antica e dell'annessa Scuola di storia antica (cap. 116 dell'esercizio finanziario 1939-40) e' fissato in L. 100.000 a decorrere da detto esercizio finanziario 1939-40.
[9]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 30 novembre 1939-XVIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 11 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
