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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Per le spese occorrenti alla riorganizzazione della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale, il contributo dello Stato viene maggiorato di L. 300.000, graduabili in un triennio, in ragione di L. 100.000 nell'esercizio 1941-42, di L. 200.000 nell'esercizio 1942-43 e di L. 300.000 in quelli successivi.
[9]Eppertanto l'art. 13 del R. decreto-legge 23 giugno 1927-V, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1463, successivamente modificato con l'art. 2 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1909, e' abrogato e sostituito dal seguente: «I contributi di cui al comma c) dell'art. 12 saranno corrisposti:
- a)dal Ministero delle comunicazioni L. 233.330 nell'esercizio 1941-42, L. 300.000 nell'esercizio 1942-43 e L. 366.665 negli esercizi successivi;
- b)dal Ministero della marina L. 116.670 nell'esercizio 1941.42, L. 150.000 nell'esercizio 1942-43 e L. 183.335 negli esercizi successivi.
[10]Le somme di cui sopra saranno pagate nei modi stabiliti dal precedente art. 10».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 18 maggio 1942-XX
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - HOST VENTURI -DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 24 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
