Art. 2
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[1]Con decreto del Ministro per le finanze, fermo restando l'ammontare del contributo presentemente corrisposto dai Ministeri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste, sara' provveduto alle necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per raggiungere la somma di L. 200.000 fissata dall'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 17 marzo 1930 - Anno VIII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - De Bono - Grandi - Acerbo - Mosconi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 28 aprile 1930 al 16 dicembre 2009
