Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1950 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il contributo di cui all'articolo precedente, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, e' ripartito come segue:

  • 1)L. 60.000.000 quale contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma;
  • 2)L. 15.000.000 per contributo all'Ente autonomo "Mostra mercato nazionale dell'artigianato", con sede in Firenze;
  • 3)L. 35.000.000 per le spese da erogarsi per sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie e a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a mostre e convegni di carattere artigiano.

Testo in vigore dal 20 luglio 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-07-08;484~art2 · fonte del testo

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