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Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, nella misura di lire 8.900.000.000, e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 10.400.000.000.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1960 al 12 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;3~art1 · fonte del testo

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