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[1]Con decreti del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalita' per il conferimento di cui al primo comma del precedente articolo e, sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, saranno determinate le modalita' di devoluzione degli utili della Banca.
[2]Il Ministro per le finanze e' altresi' autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 14 marzo 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 12 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
