Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
All'aumento del capitale dell'Azienda, potranno partecipare, unitamente allo Stato, istituti finanziari, di risparmio e di assicurazione per una quota non superiore al quaranta per cento.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
