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[1]E' autorizzata la partecipazione dello Stato, fino alla concorrenza di L. 300.000.000, all'ulteriore aumento, da L. 500.000.000 a L. 1.000.000.000, del capitale della Societa' per azioni Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P,).
[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti ai relativi stanziamenti di bilancio.
Testo in vigore dal 17 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
