Art. 3
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[1]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 15 maggio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - LANTINI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 10 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
