Art. 2
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All'aumento del capitale dell'Azienda suddetta potranno partecipare, per una quota non superiore al 40 per cento, gli istituti bancari, di risparmio e di assicurazione che hanno partecipato alla costituzione del capitale aziendale o altri istituti che ne facciano domanda nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 10 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
