Art. 2
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[1]All'aumento del capitale dell'Azienda suddetta potranno partecipare gli Istituti bancari, di risparmio e di assicurazione che hanno concorso alla costituzione del capitale aziendale o altri Istituti che ne facciano domanda.
[2]La quota di partecipazione degli Istituti suddetti sara' determinata in misura tale da non superare, con l'aggiunta delle precedenti partecipazioni, il 40 per cento del capitale dell'Azienda.
Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
