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[1]E' autorizzata la partecipazione dello Stato all'ulteriore aumento del capitale azionario dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) fino alla concorrenza di lire centoventi milioni.

[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreti ai relativi stanziamenti di bilancio.

Testo in vigore dal 1 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-29;294~art1 · fonte del testo

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