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[1]E' autorizzata la partecipazione dello Stato all'ulteriore aumento del capitale azionario dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) fino alla concorrenza di lire centoventi milioni.
[2]Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreti ai relativi stanziamenti di bilancio.
Testo in vigore dal 1 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
