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Il comma quinto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, e' sostituito dal seguente: "Con decorrenza dal 1 gennaio 1972 la somma di cui al precedente comma dovra' corrispondere ad un minimo del 70 per cento dell'importo globale dei contributi riscossi per l'assicurazione contro le malattie e, in caso di modifiche dei costi assistenziali, non potra' comunque superare il 75 per cento dell'importo globale suddetto. Con decorrenza 1 gennaio 1973 le anzidette percentuali sono elevate rispettivamente al 75 per cento ed all'80 per cento".

Testo in vigore dal 10 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

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