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La cauzione di cui all'art. 1, potra' essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'agente marittimo od al portatore. Potra' anche essere prestata mediante fideiussione da parte di un istituto di credito, o sentita la competente Camera di commercio, industria e agricoltura, esclusivamente o prevalentemente, mediante ipoteca di primo grado sui beni immobili. Se la cauzione e' prestata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il valore di questi deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente al deposito. Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del cinque per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di quindici giorni. Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interasse dello Stato. Le cauzioni in titoli nominativi devono contenere il vincolo cauzionale e saranno depositate presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Testo in vigore dal 1 marzo 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-12-15;1137~art2 · fonte del testo

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