Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le tasse di laurea o diploma, di cui al precedente art. 7, sono devolute all'Erario; la destinazione delle sopratasse per gli esami di profitto e di laurea o diploma comprese quelle delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e comprese le sopratasse per ripetizione di esami, e' regolata dalle norme contenute nel testo unico delle leggi sulla istruzione superiore; le rimanenti tasse e il contributo integrativo di cui all'art. 8 sono devoluti alla Universita' o Istituto. Tutte le tasse, sopratasse e contributi sono versati direttamente all'Universita' o Istituto, tranne le tasse erariali.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari