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Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente "Parco nazionale del Gran Paradiso", di cui all'art. 1 della legge 10 novembre 1949, n. 866, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, da lire 20 milioni a lire 30 milioni. A decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire 12 milioni e 500 mila i contributi a carico, rispettivamente, della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.

Testo in vigore dal 30 giugno 1955 al 10 aprile 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-05-10;509~art1 · fonte del testo

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