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Con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sentito il predetto Comitato dei Ministri, saranno adottati, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, tutti i provvedimenti eventualmente necessari per l'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 28 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
