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[1]Il capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e' elevato da lire 102.000.000 a lire 510.000.000.

[2]All'aumento si provvedera': per lire cento milioni mediante trasferimento al capitale del Consorzio del capitale di dotazione della Sezione autonoma per i finanziamenti delle opere pubbliche in Africa Orientale Italiana, di cui al R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 262, e per lire due milioni mediante prelevamento dalle riserve della Sezione stessa; per la residuale somma con nuove sottoscrizioni da parte degli Enti indicati all'art. 2 del suddetto R. decreto 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

[3]La Cassa depositi e prestiti partecipera' al capitale del Consorzio per una somma che non potra' eccedere i trecento milioni (lire 300.000.000).

Testo in vigore dal 28 agosto 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-07-19;850~art2 · fonte del testo

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