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[1]Il contributo degli iscritti all'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, di cui all'art. 12 del testo unico 26 febbraio 1928-VI, n. 619, e successive modificazioni, e la ritenuta per l'Opera di previdenza del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 5, lettera b) della legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura del 2 per cento.

[2]Le concessioni previste dalle disposizioni vigenti per le dette Opere di previdenza saranno rivedute con decreti Reali da emanarsi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Testo in vigore dal 22 aprile 1939 al 30 novembre 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-04-20;591~art10 · fonte del testo

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