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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono elevati da lire mille a lire millecento gli stipendi dei commossi e portalettere, e da lire novecento a lire millecinquanta quelli dei vicecommessi e vice-portalettere.
[7]E' portato a lire ottocento lo stipendio iniziale delle commesse.
[8]E' fissata in lire mille la retribuzione annua dei vuotacassette, dei portapieghi o del portalettere suburbani.
[9]Il Governo del Re e' autorizzato ad introdurre nel bilancio della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi le variazioni derivanti dalla presente legge, che avra' effetto dal, 1° luglio 1909.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 7 luglio 1910.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Luzzatti - Tedesco - Ciuffelli.
[14]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 14 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
