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[1]In deroga al disposto dell'art. 37 della predetta legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, a coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata comprese quelle derivanti dall'aumento di organico di cui alle tabelle nn. 4, 5, 6 e 7, annesse alla presente legge, i colonnelli dei ruoli comando concorrano, per l'anno 1939, nella misura seguente:
[2]Fanteria, posti n. 23
[3]Cavalleria, posti n. 2;
[4]Artiglieria, posti n. 13;
[5]Genio, posti n. 4.
[6]Per il suddetto anno 1939 il Ministro per la guerra ripartisce altri 5 posti fra i colonnelli delle varie armi con le norme indicate nel citato art. 37 (comma 5° e seguenti), dopo che sono stati ricoperti i primi 42 posti di generale di brigata, a norma dell'art. 21, 1° e 2° comma del regolamento per l'esecuzione della legge di avanzamento approvato con R. decreto 28 gennaio 1938-XVI, n. 216.
Testo in vigore dal 16 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
