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[1]All'art. 133 della citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente comma:
[2]«Qualora, alla data in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio decisivo, l'ufficiale risulti non piu' appartenente al ruolo di cui faceva parte nel periodo di tempo in cui ebbero luogo i fatti d'arme cui la proposta di promozione straordinaria si riferisce, l'ufficiale stesso acquisisce titolo a tale promozione dal giorno immediatamente precedente a quello in cui cesso' di appartenere al ruolo di cui sopra».
Testo in vigore dal 16 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
