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[1]Gli articoli 94 e 105 ed il primo e secondo comma della lettera c) dell'art. 111 della citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni sono soppressi.
[2]Le disposizioni contenute in detti articoli rimangono, pero', in vigore soltanto per gli ufficiali che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano stati dichiarati promovibili ai sensi degli articoli stessi.
Testo in vigore dal 16 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
