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[1]Gli organici degli ufficiali del Regio esercito di cui al R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti per le armi e corpi e nei gradi di cui appresso: Generali di corpo d'armata, n. 34; Generali di divisione, n. 71; Generali di brigata, n. 147.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]Fra i 34 generali di Corpo d'armata sono compresi 6 generali di Corpo d'armata comandanti designati di armata preposti ai cinque Comandi designati d'armata di cui all'articolo 4 del citato R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, numero 1723, e successive modificazioni ed al Comando superiore delle truppe in Albania, nonche' il capo di stato maggiore generale, il Capo di stato maggiore dell'esercito e l'ispettore dell'Arma di fanteria, quando siano generali di Corpo d'armata designati di armata.

[4]I predetti organici saranno raggiunti gradualmente, secondo quanto e' stabilito dalla legge 7 giugno 1934-XII, numero 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni comprese quelle contenute nella presente legge.

Testo in vigore dal 16 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1131~art1 · fonte del testo

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