Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Non e' dovuto al notaio alcun onorario:

  • a)per le procure a liti, per gli atti di promessa di matrimonio o di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio e per gli atti di riconoscimento di figli naturali, quando la parte interessata presenti l'attestato di indigenza rilasciato dall'autorita' comunale o di pubblica sicurezza;
  • b)per i certificati di vita relativi alle pensioni di guerra, a quelle vedovili e ad altre non eccedenti le lire 500 mensili;
  • c)per le copie degli atti richiesti ed interessanti le istituzioni pubbliche di beneficenza.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 23 marzo 1940-XVIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Grandi - Di Revel - Ricci

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 23 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-23;255~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari