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[1]Non e' dovuto al notaio alcun onorario:
- a)per le procure a liti, per gli atti di promessa di matrimonio o di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio e per gli atti di riconoscimento di figli naturali, quando la parte interessata presenti l'attestato di indigenza rilasciato dall'autorita' comunale o di pubblica sicurezza;
- b)per i certificati di vita relativi alle pensioni di guerra, a quelle vedovili e ad altre non eccedenti le lire 500 mensili;
- c)per le copie degli atti richiesti ed interessanti le istituzioni pubbliche di beneficenza.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 23 marzo 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Grandi - Di Revel - Ricci
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 23 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
