Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il secondo comma, dell'art. 9 e' costituito dal seguente: "Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 500.000 ma non i cinque milioni di lire, salvo che le cause stesse siano di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate;in tale caso il giudice puo' liquidare onorari maggiori, nei limiti previsti dal paragrafo III della tabella, A".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-12-19;957~art2 · fonte del testo

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