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Al maggior onere di complessivi 730 milioni derivante dalla presente legge sara' fatto fronte nell'esercizio finanziario 1951-52 mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 29 aprile 1952 al 6 agosto 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-04-08;356~art4 · fonte del testo

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