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[1]Ai sottufficiali attualmente in congedo in attesa d'impiego civile a senso del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali 30 novembre 1902, modificato dalla legge 2 giugno 1904, n. 217, sara' concesso, a decorrere dalla data in cui andra' in vigore la presente legge, un assegno giornaliero di L. 1.50 pel tempo in cui rimarranno in aspettativa dell'impiego a cominciare dal primo giorno successivo a quello del primo anno d'attesa. Ove la nomina ad impiego debba essere preceduta da esperimento con retribuzione giornaliera fissata da altre disposizioni l'assegno suddetto verra' sospeso. Quei sottufficiali, che a loro turno siano chiamati all'impiego nelle Amministrazioni dello Stato e non lo accettino, decadranno da quel momento dal diritto all'assegno giornaliero predetto.

[2]L'assegno medesimo, a cominciare dall'esercizio in corso e finche' sia necessario, e' pagato sul capitolo «Corpi di fanteria» del bilancio della guerra.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 25 maggio 1905.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]E. Pedotti.

[7]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 31 maggio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-05-25;210~art4 · fonte del testo

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