Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1862 al 16 dicembre 2009. 170 parole tolte, 20 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: E' tuttavia riservata ai tribunali di circondario:
tolto: a) La cognizione degli affari indicati al secondo capoverso del § 78 della norma giurisdizionale;
tolto: b) L'approvazione delle convenzioni per separazione di coniugi, in quanto vi siano interessati figli minori di eta', o sia minorenne altro dei coniugi;
tolto: c) L'autorizzazione al matrimonio d'un minore contro il dissenso della legittima sua rappresentanza;
tolto: d) L'approvazione di transazioni;
tolto: e) L'approvazione d'acquisti d'immobili;
tolto: f) L'approvazione degli affittamenti di beni rustici, quando oltrepassino la durata d'anni 12;
tolto: g) L'autorizzazione a ripudiare o ad accettare puramente una eredita' (§ 133, Codice civile);
tolto: h) L'approvazione del rendiconto, quando presenti un risultato passivo;
tolto: Ed inoltre e sempre quando la quota spettante alla persona soggetta ad amministrazione non sia minore di lire 5,000:
tolto: i) L'autorizzazione alla stipulazione di divisioni;
tolto: k) L'autorizzazione a contrarre mutui;
tolto: l) L'autorizzazione all'erezione o cessazione d'intraprese industriali.
tolto: Le attribuzioni di volontaria giurisdizione menzionate nei §§ 84, 85 e 86 della norma giurisdizionale saranno disimpegnate dai tribunali di circondario. Le materie contenziose spetteranno alla giurisdizione ordinaria a termini della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1862-03-27;516~art7 · fonte del testo
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