Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1862 al 16 dicembre 2009. 163 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Se l'oggetto della petizione non consiste in una somma di danaro determinata, o se l'attore non offre espressamente di accettarla in luogo della cosa addimandata, si presume che, rispetto al valore, la cognizione della causa spetti alla giurisdizione adita, salvo che il convenuto provi il contrario.
tolto: Questa prova potra' desumersi, in mancanza di titoli, dalle mercuriali del mercato piu' vicino, dal centuplo del tributo diretto ordinario verso lo Stato, se si tratta d'immobili, o da perizia giudiziale da farsi da un solo perito nominato d'ufficio.
tolto: Tale perizia giudiziale, quando trattasi d'immobili, potra' altresi' essere chiesta dall'attore per escludere le altre prove non peritali.
tolto: Quando trattasi d'usufrutto, il valore della causa si calcola nella meta' del valore della proprieta' intiera della cosa, e, se si tratta di servitu' prediale, nella meta' del valore dei due fondi, dominante e serviente, accertato in ambi i casi nel modo sovra espresso.
tolto: Le quistioni riguardanti oggetti, il cui valore sia per natura indeterminabile, sono di competenza dei tribunali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-03-27;516~art5 · fonte del testo
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