Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1862 al 16 dicembre 2009. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sui ricorsi e gravami contro le decisioni proferite dai tribunali di circondario e dal tribunale di commercio di Milano, come giudici di prima istanza, si decidera' in seconda istanza da quella Corte d'appello nel cui distretto risiede il tribunale d'onde emano' la prima decisione.
tolto: Le Corti d'appello, nei rispettivi loro distretti, eserciteranno le altre incombenze che erano disimpegnate dal tribunale d'appello di Milano, non abolite, ne' attribuite ad altre autorita'.
tolto: In grado di revisione pronunciera' il tribunale di terza istanza, anche quando si tratti di decisioni pronunciate in secondo grado dai tribunali di circondario o dal tribunale di commercio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-03-27;516~art11 · fonte del testo
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