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I terreni acquistati e trasformati con i finanziamenti del precedente articolo saranno ceduti a lavoratori manuali della terra applicando le modalita' delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841. Tutti i proventi derivanti dalle cessioni dei terreni affluiranno ad un fondo di rotazione, da istituire presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che sara' destinato ad ulteriori finanziamenti da concedere, per gli stessi scopi, all'Opera nazionale combattenti ed agli Enti di colonizzazione. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' approvato il regolamento del tondo. Il fondo non potra' essere impiegato prima dell'approvazione del regolamento predetto.

Testo in vigore dal 30 novembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1087~art5 · fonte del testo

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