Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'importo delle operazioni per il finanziamento delle spese di acquisto e di trasformazione dei terreni, indicate alla lettera b) dell'art. 2, non potra', superare la somma di 500 milioni annui per ciascuno degli esercizi in cui viene ripartita la complessiva autorizzazione di spesa disposta con la presente legge.

Testo in vigore dal 30 novembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1087~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari