I programmi per la formazione professionale dei capi di azienda debbono avere carattere eminentemente pratico e basarsi sui seguenti insegnamenti: analisi della gestione aziendale; tecnica delle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle tipiche della zona; problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli; commercializzazione dei prodotti agricoli; problemi di carattere associativo con particolare riguardo all'attivita' collettiva per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli; cooperazione agricola ed altre forme associative in agricoltura; provvidenze in atto sul piano regionale, nazionale e comunitario a sostegno dell'agricoltura; problemi sociali e del lavoro in agricoltura. I corsi di formazione devono avere la durata di almeno dieci settimane con quindici ore di insegnamento per ciascuna settimana. Per i capi di azienda di eta' inferiore ai 30 anni potranno essere organizzati speciali corsi di formazione a carattere residenziale con programmi integrati, avuto soprattutto riguardo ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola od associata. La durata di detti corsi speciali non potra' essere inferiore a dieci settimane a tempo pieno e con applicazioni di carattere pratico. I corsi di perfezionamento avranno come materia di insegnamento le nozioni di base dei corsi di formazione arricchiti con la trattazione dei problemi di attualita' dell'economia, della tecnica e della sociologia rurale. I corsi medesimi avranno la durata di otto settimane con almeno quindici ore settimanali. I programmi per la qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari dovranno avere carattere pratico con particolare riferimento alla specializzazione delle operazioni colturali, all'uso delle macchine, degli antiparassitari, dei concimi e degli altri mezzi di produzione ed al razionale allevamento delle varie specie di bestiame. Saranno trattati inoltre problemi particolari relativi ai singoli ambienti in cui operano gli interessati. I relativi corsi devono avere la durata di almeno dodici settimane con quindici ore di insegnamento per ciascuna settimana. A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di qualificazione professionale verranno rilasciati attestati ufficiali da parte delle regioni.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art58 · fonte del testo

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