Le regioni svolgono direttamente le attivita' di cui all'articolo precedente, assicurando, in ogni caso, la partecipazione delle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli, maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le regioni possono affidare lo svolgimento delle attivita' previste nel precedente articolo alle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che debbono avvalersi di associazioni o istituzioni specializzate da esse costituite. Tali associazioni o istituzioni devono ottenere specifico riconoscimento, con le modalita' di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 49, sempreche' vengano accertate le seguenti condizioni:

  • a)idoneita' delle strutture, delle attrezzature e degli ausili didattici per lo svolgimento di attivita' di formazione e di perfezionamento professionale;
  • b)disponibilita' di istruttori di adeguata qualificazione, per esperienza acquisita nell'insegnamento medio superiore o universitario. Possono essere anche utilizzate collaborazioni tecniche di particolare competenza della pubblica amministrazione regionale o statale del settore agricolo, nonche' delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative;
  • c)gestione amministrativo-contabile separata dalle altre attivita'.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art56 · fonte del testo

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