Art. 3 — Brevettabilità
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
Abrogato dal 2 settembre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
Abrogato dal 2 settembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 2006 al 2 settembre 2010. 211 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Sono brevettabili purche' abbiano i requisiti di novita' e originalita' e siano suscettibili di applicazione industriale:
tolto: a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;
tolto: b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;
tolto: c) qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico gia' brevettato;
tolto: d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura e' identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'essere umano e' capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non e' in grado di compiere;
tolto: e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non e' limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varieta' vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalita' previste dall'articolo 5, comma 6.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2006-01-10;3~art3 · fonte del testo
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