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[1]Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrita' o la liberta' del Capo del Governo e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni, e, se consegne l'intento, con l'ergastolo.
[2]Chiunque con parole od atti offende il Capo del Governo e' punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da L. 500 a L. 3000.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1925 al 16 dicembre 2009
