Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1925 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nessun oggetto puo' essere messo all'ordine del giorno di una delle due Camere, senza l'adesione del Capo del Governo.
[2]Il Capo del Governo ha facolta' di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia messa in votazione quando siano passati almeno tre mesi dalla prima votazione. In questo caso si procede, senza discussione, alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto. Qualora, insieme alla richiesta di rinnovazione della votazione, siano stati dal Governo presentati emendamenti, l'esame e la discussione della proposta, sono limitati agli emendamenti, e quindi si procede alla votazione della pro posta di legge a scrutinio segreto.
[3]Il Capo del Governo ba altresi' facolta' di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia egualmente trasmessa all'altra e da questa esaminata e messa ai voti.
[4]Quando una proposta di legge gia' approvata da una delle due Camere, sia approvata dall'altra con emendamenti, il nuovo esame e la nuova discussione, davanti alla Camera, alla quale la proposta e' rinviata, sono limitati agli emendamenti, dopo di che si procede senz'altro alla votazione al scrutinio segreto della proposta di legge.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1925 al 16 dicembre 2009
