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[1]Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e' nominato e revocato dal Re ed e' responsabile verso il Re dell'indirizzo generale politico del Governo.
[2]Il decreto di nomina del Capo del Governo Primo Ministro e' controfirmato da lui, quello di revoca dal suo successore.
[3]I Ministri Segretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo Primo Ministro. Essi sono responsabili verso il Re e verso il Capo del Governo di tutti gli atti e provvedimenti dei loro Ministeri.
[4]I Sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re, su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro competente.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Durante le attuali contingenze di guerra, in deroga dell'art. 2 ultimo comma della legge 24 dicembre 1925 n. 2263, i Sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo".
Testo in vigore dal 18 novembre 1943 al 16 dicembre 2009
