Art. 31 — Informazioni e dati in relazione ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Ministero

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Gli organi della pubblica Amministrazione e gli enti pubblici sono tenuti a fornire al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Ministero del bilancio e della programmazione economica le informazioni, i dati e gli elementi che vengano ad essi richiesti in relazione ai compiti che sono demandati al Comitato ed al Ministero medesimo ed ai fini dell'elaborazione, attuazione e verifica del programma economico nazionale.

Testo in vigore dal 2 marzo 1967 al 14 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-02-27;48~art31 · fonte del testo

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