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L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, e' modificato come segue: "I componenti della Giunta sono nominati per un biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto sono nominati i membri supplenti".
Testo in vigore dal 24 marzo 1949 al 22 dicembre 2008
