In sede di conguaglio per la prima applicazione della presente legge sara' effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580. Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati, da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, per il periodo 1 gennaio 1954-28 febbraio 1955, l'eccedenza non e' soggetta a recupero.

Testo vigente dal 5 maggio 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-05-01;318~art4 · fonte del testo

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