Dall'importo netto dell'indennita' pensionabile dovuto per il periodo dal 1 aprile 1973 sino all'entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sara' detratto, sino alla concorrenza di detto importo, l'ammontare netto riscosso o da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo per indennita', premi e compensi, soppressi o non dovuti a norma della presente legge. Sono esclusi dal conguaglio i compensi incentivanti e il compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro negli uffici locali, relativi all'anno 1972, ancorche' erogati successivamente. Nei confronti del personale telefonico in servizio in localita' particolarmente disagiate non si fara' luogo al recupero dell'importo netto corrispondente alla quotaparte della maggiorazione dell'indennita' speciale corrisposta ai sensi dell'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Testo vigente dal 23 novembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-16;728~art4 · fonte del testo

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